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Il Blog di Marco Marzari

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Postilla » Diritto » Il Blog di Marco Marzari » Diritto penale e processuale » Gli incidenti stradali mortali tra colpa e dolo: proposte jure condendo e interpretazioni giurisprudenziali

16 dicembre 2011

Gli incidenti stradali mortali tra colpa e dolo: proposte jure condendo e interpretazioni giurisprudenziali

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Da due anni a questa parte, il susseguirsi di incidenti stradali gravissimi causati da condotte di guida non soltanto imprudenti nel senso più comune del termine, ma addirittura abnormi, ha provocato, in ambito penale, due tipi di conseguenze.

Quanto alla prima, merita solo stigmatizzare l’abitudine ormai ricorrente del legislatore di rispondere allo sdegno o al bisogno di sicurezza diffuso nella popolazione, con interventi demagogici, di dubbio pregio giuridico; essa consiste, infatti, nella preannunciata “improcrastinabile” introduzione di un reato di nuovo conio, ovverosia l’ “omicidio stradale”.

In altri termini: poiché la pena prevista e di fatto applicata dai Tribunali per l’omicidio colposo appare insufficiente, in una logica squisitamente retributiva, a sanzionare certi gravi fatti innanzi all’opinione pubblica, occorrerebbe creare uno specifico reato di cui, sinceramente e per quanto è dato sapere, non è agevole comprendere o prevedere la struttura. Ed infatti, se il risultato ottenuto fosse solo quello di obbligare l’organo giudicante a comminare pene più elevate, un’eventuale previsione edittale sic et simpliciter più severa per il caso in cui dal sinistro stradale derivi la morte non sarebbe rimedio percorribile sotto il profilo della complessiva tenuta del sistema penale, quantomeno sotto il profilo della ragionevolezza.

Di più: anche una volta ammessa l’esistenza di questo tertium genus dell’omicidio stradale, punito in ipotesi con pene elevatissime, giocoforza ogni incidente stradale mortale – anche quelli consumati per mera imprudenza – dovrebbe ricadere nella rigorosa previsione specifica ed essere così punito non secondo la categoria generale della colpa, ma con le più pesanti (e, a tal punto, inique) pene previste ad hoc.

Si tratta, perciò, a quanto sembra, dell’ennesima confusa e demagogica risposta legislativa ad un fatto contingente.

La conseguenza più interessante che si è invece registrata dal 2009 ad oggi, e di cui merita dare conto, è stata l’elaborazione giurisprudenziale in tema di dolo e di colpa nei casi di cui ci occupiamo ora: in particolar modo del “dolo eventuale” e della “colpa cosciente” o “con previsione dell’evento”.

A fronte di casi eclatanti di morti per condotte di guida sconsiderate, alcune Procure hanno infatti contestato ai responsabili l’omicidio volontario a titolo di dolo eventuale; tale impostazione giuridica è stata accolta dai giudici di merito in modo alterno tra primo e secondo grado di giudizio, salvo poi trovare negazione in sede di giurisprudenza di legittimità. Infatti la Cassazione ha preferito ricomprendere nella colpa aggravata dalla previsione dell’evento le condotte di guida che i giudici di merito, in considerazione dell’elevatissimo rischio a cui mettevano l’incolumità delle persone, avevano ritenuto espressione dell’accettazione del rischio, tipica del dolo eventuale.

Più di recente, però, in controtendenza la Suprema Corte (I sez. pen., sent. 1/2/2011 n° 10411) ha annullato una decisione della Corte d’Appello che, riformando il giudizio di primo grado, aveva riqualificato il fatto come omicidio colposo, invitando i giudici di merito a meglio motivare sulla mancanza di dolo (che era l’originaria imputazione).

Riassuntivamente, la questione circa l’individuazione dell’elemento psicologico nel fatto concreto sta innanzitutto nel superamento della dicotomia dolo eventuale / colpa solo sulla scorta del parametro rappresentativo (secondo la nota teoria del superamento del dubbio in senso positivo o negativo in capo all’agente). Non appare sufficiente, si dice, tale criterio perché la mera previsione dell’evento e l’accettazione del rischio generico non implicano ancora la volizione dell’evento (chiarissimo l’art. 43 c.p. sul punto: “evento anche se previsto, non voluto”). Proseguendo su questa via, anzi, si rischierebbe di trasformare un reato di evento in un reato di pericolo, posto che senza dubbio ogni imprudente o illecita condotta di guida comporta generica rappresentazione ed accettazione di un possibile evento dannoso.

Ai fini della ricorrenza del dolo eventuale, dunque, occorre sia dimostrato che l’agente abbia effettuato una vera deliberazione tra il sacrificio, molto probabile, di un bene tutelato (la vita umana) e l’interesse particolare perseguito (ad esempio, sottrarsi all’arresto), scegliendo egli di sacrificare il primo per perseguire il secondo. In altri termini, occorre provare che l’agente avrebbe agito anche se avesse avuto la certezza del verificarsi dell’evento dannoso in concreto cagionato.

E’ tuttavia molto suggestiva la tesi di chi replica che, viceversa, proprio la condotta  posta in essere dall’agente dimostra che egli questa certezza non aveva raggiunto, poiché altrimenti non avrebbe agito in un modo che sicuramente lo portava a frustrare l’interesse preso di mira. Con il che, la condotta sarebbe necessariamente da inquadrarsi nella colpa cosciente.

Da ultimo, un interessante spunto di riflessione, nel medesimo canale interpretativo della recente sentenza della Suprema Corte, si può trarre anche dalla recente pronuncia di Corte Assise Torino 15/4 – 14/11/2011 n° 31095, sul noto caso del rogo presso la “Thyssenkrupp” da cui è derivata la morte di numerosi dipendenti per inosservanza di misure di sicurezza sul posto di lavoro. Ha affermato la Corte di merito che risponde di omicidio doloso, a titolo di dolo eventuale, il datore di lavoro che abbia omesso di installare sistemi antincendio pur nella consapevolezza dell’alta probabilità dell’evento lesivo, ed accettando tale eventualità in seguito ad una propria deliberazione di subordinare un bene giuridico ad un altro.

La decisione menzionata, pur attinente un caso diverso dal sinistro stradale, riproduce e conferma per il momento il discrimine individuato tra dolo eventuale e colpa cosciente. Il problema, dunque, appare essere quello della prova rigorosa dell’elemento volitivo: probatio diabolica, si dovrebbe dire, basata su dati indiziarii possibilmente obbiettivi, ma in realtà così tanto ardua da raggiungere, da potersi prevedere che non si giungerà mai o quasi mai ad una affermazione di responsabilità dolosa per questi fatti.

Letture: 13875 | Commenti: 3 |
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3 Commenti a “Gli incidenti stradali mortali tra colpa e dolo: proposte jure condendo e interpretazioni giurisprudenziali”

  1. mario scrive:
    Scritto il 17-12-2011 alle ore 21:51

    Ma la tua giacca che fine ha fatto? Oppure è una foto di sorpresa all’avvocato in stato relax ?
    Scherzi a parte da un amico, complimenti per il post su un tema di grande interesse.
    Mario

  2. Luigi scrive:
    Scritto il 23-12-2011 alle ore 11:29

    Tema molto interessante…tempo fa lessi il libro Tertium datur. di CURI FRANCESCA proprio su questo tema…lo consiglio

  3. Luigi De Valeri scrive:
    Scritto il 9-1-2012 alle ore 02:15

    E vai con lo spot gratuito per il libro…

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