16 gennaio 2014
Il nuovo “svuota carceri” certifica la rinuncia ad una riforma organica e seria del sistema penitenziario
L’ennesimo intervento a gamba tesa del Governo – l’ulteriore “svuota carceri” adottato con decretazione d’urgenza rispetto ad una materia, quale quella della custodia e detenzione carceraria, che costituisce un problema datato e tralatizio – presta il fianco ancora una volta a riserve e critiche sia di metodo, che sostanziali.
Nell’attesa che il Parlamento converta in legge, con le prevedibili (ed auspicabili) modifiche il D.L. n° 146/2013 (pubblicato nella G.U. 300 del 23/12/2013), qualche riflessione sul testo già in vigore può essere sviluppata.
Vorrei tralasciare l’introduzione dell’obbligatoria prescrizione del c.d. “braccialetto elettronico”, che il Giudice deve prescrivere nel disporre gli arresti domiciliari, “accertata la disponibilità da parte della polizia giudiziaria”: temo che il dato pratico celato dall’inciso che precede sarà lo scoglio contro cui si frangeranno le migliori intenzioni legislative. Staremo a vedere se gli effetti pratici saranno o meno quelli perseguiti.
Mi interessa di più sottolineare due aspetti riguardanti l’esecuzione della pena.
Il primo riguarda la modifica dell’art. 1 della L. 199/2010 (in tema di esecuzione presso il domicilio delle pene non superiori a 18 mesi): modifica molto semplice, ovverosia viene soppressa la premessa dell’art. 1 “Fino alla completa attuazione del piano straordinario penitenziario nonchè in attesa della riforma della disciplina delle misure alternative alla detenzione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2013″. Ovverosia, il piano straordinario penitenziario non risulta pervenuto, una riforma organica della disciplina sulle misure alternative neppure e quindi semplicemente vi si rinuncia. E’ solo la (ennesima) conferma che, almeno in Italia ed in questa materia, non vi è nulla di più definitivo di ciò che è provvisorio!
Secondo punto interessante è quello che incide sull’Ordinamento penitenziario, in particolare con l’introduzione della liberazione anticipata “speciale” (così testualmente definita). Dispone infatti l’art. 4 del decreto, con una ben strana, a mio parere, tecnica legislativa (non si dice, infatti, espressamente che l’art. 54 O.P. è modificato in questa o quella parte, nè si integra l’O.P. con un eventuale art. 54bis) che “per un periodo di due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la detrazione di pena concessa con la liberazione anticipata prevista dall’articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354 e’ pari a settantacinque giorni per ogni singolo semestre di pena scontata”.
Ora, a parte l’osservare che ancora una volta la premessa che la nuova disciplina sia destinata a durare solo due anni suscita più di un dubbio, par di capire che questa “liberazione anticipata speciale” si debba intendere ora sempre e solo per 75 giorni a semestre, con sostituzione della previgente liberazione anticipata “ordinaria” che sparisce completamente.
Bene, se così è – e in ciò la strana tecnica usata non aiuta l’interpretazione – non sfugge tuttavia che essa costituisce una eccessiva, a parere di chi scrive, decurtazione della pena per chi la sconta in carcere, e nel contempo un inaspettato peggioramento di trattamento per chi è in espiazione domiciliare (da sempre a tutti gli effetti equiparata alla detenzione carceraria) e in affidamento ai servizi sociali. Ed infatti il nuovo art. 54 O.P., sempre secondo la previsione dell’art. 4 co. 5 del D.L. de qua, prevede espressamente che queste disposizioni non si applichino ai condannati ammessi all’affidamento in prova e alla detenzione domiciliare.
Si deve rimarcare il fatto che fino alla entrata in vigore del D.L. 146/2013 ogni semestre trascorso al domicilio o in affidamento ai servizi sociali comportava il diritto a chiedere liberazione anticipata per il periodo di 45 giorni, mentre ora potrà avvantaggiarsi di tale istituto solo chi è ristretto in carcere, con esclusione per tutti gli altri condannati con espiazione alternativa! Ma se la ratio era, appunto, solo quella di “svuotare le carceri”, meglio avrebbe fatto il Governo a prevedere semmai un doppio binario di liberazione anticipata, mantenendo quella “ordinaria” di 45 giorni per la detenzione domiciliare e per l’affidamento, e aggiungendone appunto una “speciale” di maggior periodo al detenuto intramurario.
Ma così non è stato, con problemi interpretativi e conseguenze pratiche evidenti, prima delle quali capire in che senso tale istituto sia “speciale” posto che è l’unico rimasto. Ed ancora: risulta difficile il oordinamento con l’art 47, co. 12bis, O.P. (che non risulta essere stato abrogato), il quale perciò prevede tutt’ora che al condannato affidato in prova possa essere riconosciuta la detrazione di pena di cui all’art. 54 e che lo stesso art. 54, viceversa, esclude!
Attendiamo fiduciosi la legge di conversione.
Scritto il 4-2-2014 alle ore 17:20
‘attend.ete fiduciosi la conversione’..come sempre piú spesso accade il governo ha posto la fiducia sul c.d. svuota carceri con ciò sostanzialmente blindando un testo di sicuro migliorabile E allora mi chiedo a cosa servano osservazioni di diritto (se ancora esiste…) a fronte di simile protervia del legislatore ;(
Scritto il 5-2-2014 alle ore 19:52
Anni fa ho partecipato ad un seminario di studi della Magistratura di Sorveglianza.
Durante la pausa pranzo, si sono seduti al tavolo alcuni Giudici spagnoli partecipanti ad un altro seminario giuridico, che si teneva contemporaneamente presso la stessa struttura.
Parlando, hanno chiesto di spiegar loro le funzioni della Magistratura di Sorveglianza, posto che in Ispagna non esiste.
Dopo aver parlato di liberazione anticipata, misure alternative e via discorrendo, noi Italiani abbiamo notato nei loro sguardi un misto di sorpresa e di sconterto: “Da noi” dissero “da noi esiste solo la sospensione condizionale della pena. Dopo di che si va in carcere: e basta. La vera rieducazione, revisione o pentimento che dir si voglia si dimostra anzitutto accettando ed espiando la pena”. Non ho trovato le parole per replicare…
Scritto il 6-2-2014 alle ore 18:01
Salve, secondo me non occorrono ulteriori “certificazioni” oramai destano stupore solo i provvedimenti logici e sensati, che sono estremamente rari di questi tempi. Il d.l. In parola è quindi perfettamente in linea con l’attuale contesto politico, caraterizzato da incertezze e confusione…gli sforzi dei “tecnici” del diritto, per quanto lodevoli, non riescono a rivestire di legalitá gli scempi dei nostri governanti