• CATALOGO
  • LIBRI
  • CODICI
  • RIVISTE
  • SERVIZI ON LINE
  • ELEARNING
  • EBOOK
  • APP
  • BANCHE DATI
  • SCUOLA DI FORMAZIONE
  • SOFTWARE
 

Il Blog di Marco Marzari

  • Home
  • Profilo
  • Archivio
Postilla » Diritto » Il Blog di Marco Marzari » Diritto penale e processuale » L’isteria legislativa produce il reato di “omicidio stradale”

3 marzo 2016

L’isteria legislativa produce il reato di “omicidio stradale”

Tweet

In data 2 marzo 2016 il Parlamento ha definitivamente approvato la nuova figura criminosa dell’ “omicidio stradale”, che verrà introdotto nel codice penale all’art. 589 bis.

Non vi è dubbio, ed anzi è fatto notorio, che questa iniziativa legislativa ha seguito le finalità di molte altre analoghe e recenti del legislatore in materia penale, ovverosia di accontentare un’opinione pubblica, o una parte di essa, scontenta di alcune risposte repressive a fronte di fatti di particolare impatto emotivo. Le c.d. “stragi del sabato sera”, con il pesante bilancio di vittime di incidenti stradali causati da chi si pone alla guida in stato di ebbrezza o sotto influsso di sostanze stupefacenti, hanno sicuramente determinato questa scelta in chiave repressiva.

Neppure può essere revocato in dubbio, a parer mio, che la risposta giurisprudenziale, soprattutto nella giurisprudenza di legittimità, non è stata quella che la stessa opinione pubblica si aspettava, laddove a fronte di condotte di guida particolarmente scellerate e conseguenti sinistri con esiti mortali, non è passato il tentativo , in stretto punto di diritto, di imputare l’evento a titolo di dolo eventuale – con conseguente punizione adeguata – ricadendo sempre le fattispecie in esame nella previsione del fatto colposo, sotto il profilo della colpa cosciente.

Ed in queste strette maglie poste dalla Suprema Corte in via interpretativa e dogmatica sull’elemento psicologico del reato, si è allora deciso di intervenire ex lege creando una figura specifica di reato che abbini ad una condotta comunque contestata “per colpa” pene proporzionate a reati commessi con dolo. Il risultato, che sicuramente accontenta una parte di opinione pubblica, è un ibrido “quasi doloso”, che desta sinceramente qualche perplessità.

Dunque, il nuovo reato di omicidio stradale si configura come un omicidio colposo, con cui si punisce: con la reclusione da 2 a 7 anni chiunque cagioni la morte con violazione delle norme sulla circolazione stradale; con la reclusione da 8 a 12 anni chiunque la cagioni mettendosi alla guida con un tasso alcolemico superiore a 1,5 gr/l o sotto alterazione da sostanze stupefacenti o psicotrope; con la reclusione da 5 a 10 anni chi sia alla guida con un tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 gr/l, nonchè a chi, indipendentemente dal fatto di essere in stato di ebbrezza o di alterazione, tenga alcune condotte di guida imprudenti (segnatamente: velocità nei centri abitati doppia di quella consentita o comunque non inferiore a 70 km/h, o su strade extra urbane a una velocità superiore di 50 km/h quella consentita; attraversamento di un’intersezione con il semaforo rosso; circolazione contromano; manovre di inversione di marcia in corrispondenza di curve, intersezioni o dossi).

La prima riflessione che sorge è quella, evidente, che si sia qui di fatto creata la “colpa nella colpa”, ovverosia una lista di condotte colpose più gravi di altre, cosicchè la fattispecie aggravata dell’omicidio si identifica, in questi ultimi casi di condotte descritte e previste, non già per le conseguenze cagionate, bensì per il tipo di imprudenza. Ma allora, che senso ha l’aggiunta nel testo della norma che tali condotte intrinsecamente più pericolose siano punite in modo più severo se l’autore cagioni la morte “per colpa“? Occorrerà ricercare e dimostrare altri profili di colpa che integrino il reato “base”, a cui poi aggiungere quelle qui descritte più gravi, ovvero il fatto di serbare ogni condotta imprudente ed in violazione del codice della strada costituisce l’elemento di colpa, quando ne derivi la morte. Ma allora non può la medesima condotta essere sia elemento costitutivo della fattispecie, sia aggravante della stessa. Con il chè, a mio parere, si pone un problema di coordinamento con la previsione “generale” dell’omicidio “semplice”, previsto dal primo comma e punito più blandamente (da 2 a 7 anni). La verità, intuibile tra le righe della nuova norma, come ho accennato prima è che si è di fatto surrettiziamente introdotta la figura del “quasi dolo”, un ibrido tra colpa cosciente e dolo eventuale non descrivibile sotto il profilo dogmatico, ma che di fatto colpisce di per sè sola la determinazione del soggetto di serbare una imprudenza qualificata dalla particolare gravità, senza porsi poi il problema di diritto di quale sia stato l’atteggiamento di accettazione o di superamento del rischio rappresentatosi in capo all’agente.

Il paradosso poi si raggiunge – sempre a sommesso modo di vedere di chi scrive – laddove la novella prevede un aumento di pena per colui che, nelle ipotesi delle condotte pericolose appena descritte, si sia posto alla guida senza aver conseguito la patente, ovvero qualora gli sia stata sospesa o revocata. E dunque, lo stesso legislatore che con Decreto Legislativo n° 8 del 15/1/2016  (ovverosia appena 40 giorni prima del varo dell’omicidio stradale) con l’art. 1, co. 5 lett. b) ha depenalizzato la guida senza patente o con patente revocata e sospesa, derubricandola ad illecito amministrativo, ora ne resuscita il disvalore tanto da porla come causa di un aumento di pena rispetto ad un reato i cui limiti edittali già sono previsti tra i 5 ed i 10 anni di reclusione!

Cosa, se non l’isteria legislativa e l’ansia di rispondere in modo populistico a fatti che generano sconcerto, può giustificare un simile modo di legiferare? E che tipo di soluzione può costituire, anche solo sotto il profilo della deterrenza, l’insasprimento abnorme delle pene rispetto a condotte che, sino ad oggi, già sono punite dall’art. 589 c.p., con la reclusione anche fino a 10 anni?

Letture: 3793 | Commenti: 1 |
Tweet

Un commento a “L’isteria legislativa produce il reato di “omicidio stradale””

  1. Marzio Marigo scrive:
    Scritto il 13-3-2016 alle ore 15:52

    Come non concordare con Lei, avvocato Marzari.
    La definizione di “isteria legislativa” calza a pennello.
    Saluti
    mM

Scrivi il tuo commento!

  • arresti domiciliari, assente, carcere, carceri, CEDU, ciarlatani, colpa medica, contumace, custodia cautelare, detenzione, diffamazione, dignità, domiciliare, esecuzione, garanzie, Giudizio immediato, incidenti stradali mortali, ingiuria, irreperibile, Legge Mammì, liberazione anticipata, maghi, oltraggio a pubblico ufficiale, omicidio colposo, omicidio stradale, parte civile, pena, prescrizione, processo penale, ragionevole dubbio, reati, recidiva, responsabile civile, responsabilità penale, ricorso "per saltum", rieducazione, riforma processo penale, sanzioni, sicurezza pubblica, sistema costituzionalmente orientato, sistema garantista, Thyssen Krupp, trattamento disumano, truffa, violenza sessuale
  • HOME |
  • FISCO |
  • DIRITTO |
  • LAVORO |
  • IMPRESA |
  • SICUREZZA |
  • AMBIENTE
  • Chi è postilla |
  • I blogger |
  • Blog Policy |
  • Diventa Blogger |
  • Chi siamo |
  • Contatti |
  • Privacy |
  • Note Legali |
  • Policy cookie |
  • Pubblicità
 X 

P.I. 10209790152

Postilla è promossa da: IpsoaIl FiscoCedamUtetIndicitalia