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Il Blog di Marco Marzari

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Postilla » Diritto » Il Blog di Marco Marzari » Diritto penale e processuale » Qualche riflessione sullo ” stalking giudiziario “

8 settembre 2016

Qualche riflessione sullo ” stalking giudiziario “

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Il reato previsto dall’art. 612 bis c.p. prevede, tra le condotte materiali integranti gli atti persecutori, anche le reiterate molestie, tali da ingenerare timori, stato di ansia e comunque perturbamento nella vittima.

Uno sviluppo credo interessante del reato in esame è quello che viene indicato come “ stalking giudiziario ”, laddove le molestie – che per definizione possono essere integrate con varie modalità – vengano poste in essere attraverso la proposizione, da parte dell’agente, di una serie di iniziative giudiziarie sia civili, che penali. In astratto ciò è possibile e di fatto questo tipo di reato – stalking “giudiziario” appunto – è già stato affermato dai giudici di merito.

Tuttavia qualche riflessione e qualche interrogativo, attesa la peculiarità del tipo di molestie, si pongono.

Il caso più tipico e frequente è quello che riguarda i rapporti tra ex coniugi, soprattutto se con figli minori: è questo l’ambito dove si verificano i più aspri attriti con immancabile ricorso allo strumento giudiziario a fronte di comportamenti dell’altro ex coniuge ritenuti dannosi. Si pensi alle ingiurie, alle vessazioni, al mancato versamento degli assegni di mantenimento stabiliti dal tribunale civile, all’inosservanza degli obblighi nei confronti dei figli, eccetera. Orbene, il caso che più facilmente si riscontra nella pratica è che a fronte di una serie di comportamenti devianti e dannosi dell’ex coniuge, l’altro opponga denunce-querele, atti esecutivi civili e quanto altro appaia necessario per far cessare la situazione creatasi. Il soggetto raggiunto da questa iniziative seriali può a ragione lamentare di essere vittima di molestie giudiziarie?

La prima condizione da verificare, per rispondere a questa domanda, è la fondatezza o meno delle iniziative giudiziarie assunte; si dovrà, pertanto, come primo discrimine, tener conto solo delle iniziative che non hanno avuto esito positivo (si pensi, soprattutto, ad una serie di querele poi archiviate). Ciò poiché è evidente che in tanto sarà possibile attribuire astrattamente il carattere e la finalità di molestia ad una denuncia-querela, in quanto essa sia carente del requisito di fondatezza in fatto, poiché in caso contrario si rientrerebbe quantomeno nel legittimo esercizio di un diritto, da parte di chi ricorre alle vie legali per contrastare un fatto ingiusto.

Ciò detto, tuttavia, si noti che anche laddove sia verificato il pre-requisito dell’insuccesso delle iniziative adottate (per restare all’esempio: le querele siano state archiviate), questo solo fatto non esclude di per sé la possibilità di considerare le iniziative come scriminate dall’esercizio di un diritto. Esso, infatti, dipenderà necessariamente dal motivo per il quale sia intervenuta l’archiviazione, dovendosi riconoscere il carattere di strumentalità dell’azione giudiziaria intrapresa solo a quelle che non avevano alcun riferimento alla realtà, del tutto infondate anche nel fatto denunciato, poiché è proprio in questa strumentalità che si individua l’espressione della esclusiva volontà dell’agente di recare disturbo, di danneggiare e non invece di chiedere giustizia per sè. In concreto si pensi ad un decreto di archiviazione che pur tuttavia riconosca la fondatezza in fatto delle condotte illegittime serbate dal denunciato, anche se il giudice decida di non perseguirle per ragioni diverse (tra cui, ad esempio, la particolare tenuità del fatto prevista dall’art. 131 bis c.p., oppure perché l’indagato abbia dimostrato la sua reale impossibilità economica a versare gli alimenti, eccetera).

In altri termini, la reiterazione delle iniziative giudiziarie, che poi non abbiano esito positivo, possono integrare molestie ai fini che qui interessano, solo se appaiono del tutto strumentali e perciò, appunto, aventi una sola finalità persecutoria. In carenza di questa condizione, il ricorso ripetuto agli strumenti giuridici dovrà intendersi legittimo esercizio del diritto di tutelare i propri interessi a fronte di situazione che sono o che appaiono effettivamente illegittime (in applicazione dell’esimente di cui all’art. 51 c.p.).

Altro e diverso punto da analizzare è quello che attiene alle conseguenze delle molestie, consistenti nello stato di ansia, paura, perturbamento psichico, mutamento delle normali abitudini di vita, e che costituiscono elementi oggettivi integranti la fattispecie del reato di stalking. Non può revocarsi in dubbio, innanzitutto, che tali conseguenze devono sempre formare oggetto di specifica prova, non essendo ammissibile semplicemente presumere che esse derivino automaticamente da molestie o minacce.

Ma nel caso di specie, trattandosi appunto di molestie integrate da una serie di denunce-querele ipoteticamente strumentali ed infondate, resta ancora da chiarire se il reato di cui all’art. 612 bis possa essere ravvisato anche quando il soggetto passivo non sia mai venuto a conoscenza del procedimento, in quanto esso si sia concluso con l’archiviazione delle querele senza il suo coinvolgimento. A rigore, la risposta dovrebbe essere negativa, poiché deve ricordarsi che si sta discutendo di un reato contro la persona, per cui la sua turbata serenità è il bene tutelato, mentre è da respingersi l’idea che, attraverso lo “ stalking giudiziario” possa essere perseguito il più generale fenomeno dell’abuso del diritto e del processo (opportunamente sanzionato ex art. 96, co. 3°, c.p.c).

Per coverso, resta aperta, a mio parere, la discussione intorno all’ipotesi che la vittima di reiterate querele archiviate, ne abbia avuto conoscenza in un momento successivo, ad archiviazione già intervenuta, e questa presa d’atto abbia potuto comunque interferire sul suo equilibrio psico-fisico (fermo restando l’onere della prova sul punto, in capo alla vittima del preteso stalking).

Letture: 23923 | Commenti: 8 |
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8 Commenti a “Qualche riflessione sullo ” stalking giudiziario “”

  1. Mariano scrive:
    Scritto il 16-3-2017 alle ore 20:24

    ….articolo perfetto ed esauriente.
    Saluti e…grazie!

  2. Ruggiero scrive:
    Scritto il 30-11-2017 alle ore 09:26

    Salve, vorrei sapere se una persona è stata vittima di denunce/querele reiterate sullo stesso argomento/stabile e le quali denunce sono state archiviate per certi aspetti ( Penale)e per quanto concerne il civile ha dato corso ai vari procedimenti.
    Se le querele/denunce continuano assiduamente si può parlare di stalking giudiziario?
    Grazie e spero in una vostra pronta risposta.

  3. Marco Marzari scrive:
    Scritto il 30-11-2017 alle ore 11:21

    In linea generale – quindi, salvo miglior approfondimento della fattispecie specifica -si può trattare di stalking giudiziario.

  4. pippo scrive:
    Scritto il 30-7-2018 alle ore 09:58

    salve dopo una separazione giudiziale, la ex moglie che mi aveva promesso di rovinarmi, e premetto non ho mai compiuto un gesto offensivo e ho la coscienza pulita come mai, tutto per salvaguardare mia figlia. Cmq la signora mi ha denunciato per stalking ho ricorso al TAR e l ho vinto, la stessa denuncia copia incolla è diventata penale maltrattamenti in famiglia…poi un altra denuncia per riscossione assegni familiari che avevo tra l altro in corso di matrimonio sempre percepito personalmente poi una denuncia alla finanza per un lavoro saltuario che effettuavo in palestra negli anni passati ma mai in maniera continua quindi non remunerativo…Di cosa dobbiamo parlare in questo caso nel quale non solo la serenità…ma anche 27mila euro di avvocati…..e la salute….

  5. pippo scrive:
    Scritto il 9-9-2018 alle ore 13:58

    grazie della non risposta è piu’ di una risposta

  6. Ida scrive:
    Scritto il 14-3-2019 alle ore 10:43

    Si può configurare il reato di stalking giudiziario in capo ai dipendenti della P.A.? E in capo agli organi di PG?
    O le condotte persecutorie rientrano nell’abuso di ufficio?

  7. nunzio scrive:
    Scritto il 28-8-2020 alle ore 10:08

    un signore promuove citazioni di merito dal 2015 per un bene comprato all asta giudiziaria. Si ritiene usucapiente ma non richiede al tribunale l usucapione. I giudici ad oggi gli anno dato torto. Posso proporre lo stalking giudiziario?

  8. massimo scrive:
    Scritto il 30-8-2020 alle ore 07:10

    avv. Mazzari è dall’anno 1997 che sono in causa con il condominio per colpa di amministratori (quattro) scarsamente preparati ma portati avanti da condomini che hanno interessi personali nella vicenda. Dall’anno 2007 i condomini hanno perso tutte le cause e hanno avuto annullati due decreti ingiuntivi, tanto che sono stato costretto a denunciare l’avvocato e l’amministratore per doppio falso ideologico in atti giudiziari per il motivo che se l’avvocato perde la causa e viene annullata la delibera questo (che chiamo ancora avvocato) non può prospettare al giudice che le delibere sono valide e quindi è giusto ottenere dal magistrato il D.I.provvisoriamente esecutivo.
    Questi avvocati andrebbero radiati per trentanni e quattro anni di reclusione. Ad oggi sono diverse le sentenze che annullano le delibere e i condomini continuano ad approvare i falsi bilanci proposti dall’amministratore.
    firmato Massimo_.

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